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mercoledì 22 agosto 2018

Regime Forfettario per operatori olistici: la guida pratica


Il forfettario ha sostituito i regimi agevolati preesistenti ed è diventato il regime naturale per gli operatori olistici che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, dato che è l’unico che consente di fruire di una tassazione vantaggiosa. 

A differenza di altri regimi agevolati, che sono applicabili solo alle nuove attività (nuove aperture di partita IVA), è applicabile anche ai soggetti già in attività.

Sia per chi apre un nuovo centro, che per i soggetti titolari di partita IVA, l’accesso al regime agevolato è vincolato a dei limiti di ricavi massimi. Attenzione, si parla di limite di RICAVI, non di REDDITO.

Vediamo i principali vantaggi fiscali di questo regime

  • applicazione di un'imposta sostitutiva al posto di IRPEF, IRAP e addizionali; 
  • le fatture emesse non sono soggette ad Iva;
  • esclusione dagli Studi di Settore; 
  • nessun obbligo di tenere i registri IVA obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle; 
  • iscrizione alla Gestione Separata Inps: la percentuale per la nostra categoria è del 25,72 (25,00 IVS (Invalidità, vecchiaia, superstiti) + 0,72 aliquota aggiuntiva).
  • In poche parole si paga solo sul fatturato totale. 
Se fatturi ZERO, paghi ZERO. 

In presenza di una fattura di importo superiore a 77,47 euro, è necessario apporre una marca da bollo da 2,00 euro, acquistabile in una tabaccheria. 

Sulla fattura bisogna riportare il seguente riferimento normativo:

Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell’art. 1, comma 59, Legge di stabilità 2015 e senza applicazione di ritenuta d’acconto, in quanto rientrante nel regime fiscale di cui all'articolo 1, commi 54-88, legge 190/2014, così come modificato dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 111 a 113. 

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale (solo per importi maggiori di 77,47 euro).

L’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono i seguenti requisiti.

  • Limite dei ricavi e compensi: € 30.000.
  • Spese per lavoro dipendente e assimilati: non superiori a € 5.000 lordi.
  • Beni strumentali: costo complessivo non superiore a € 20.000.
  • Tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività, sui dati dell’anno precedente; per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti. 
Chi apre una nuova Partita Iva nel settore olistico, può fruire del regime forfettario start-up (5%) se, oltre ai requisiti sopra elencati, possiede anche questi ulteriori requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti: attività artistica, professionale, d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività esercitata non deve essere in alcun modo la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • il contribuente può proseguire l'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, a patto che i ricavi o i compensi derivanti, realizzati nell'anno precedente, siano entro la soglia dei 30.000 euro.
La durata del regime forfettario è indefinita. 
La tassazione per i primi 5 anni è del 5%. 
Per gli anni successivi sale al 15%. 

Gli aderenti al forfettario NON possono dedurre i costi dal reddito: i compensi, infatti, sono ridotti da un coefficiente di redditività, che cambia a seconda dell’attività svolta e che nel nostro caso è del 67%, in base al codice Ateco 96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona N.C.A., Non Classificabili Altrove).

Praticamente il fisco stabilisce una percentuale pari al 33% di costi forfettari (100 meno 67).

Per il calcolo delle imposte da versare, bisogna prima determinare il reddito imponibile. 
Questo valore non si ottiene dalla differenza tra ricavi e costi, ma bisogna applicare il coefficiente di redditività del 67% sul totale dei compensi.

Una volta quantificato il reddito imponibile, ad esso possono essere detratti solo i contributi previdenziali versati in base alla legge. Quindi, ripeto, ai fini della determinazione dell'imponibile, non si può dedurre nessuna spesa sostenuta nel periodo, tranne i contributi previdenziali versati.

Ti sento, in questo momento: "Consalvo, non ho capito molto"😀

Ti faccio un esempio concreto, per semplificare il tutto.

Nuova Partita Iva: primo anno di attività

Ricavi: 10.000 €
Coefficiente di reddito 67%: 6.700 € (base imponibile)
Inps 25,72%: 1.723,24 € (il 25,72% su 6.700 euro)
Sostituto d'Imposta 5%: 335 € (il 5% su 6.700 euro)
Totale da versare (1.723+335) = 2.058 €

Restano 7.942 euro. Questo vuol dire che per il primo anno pagheresti il 20,58% di tasse totali.

Secondo anno di attività

Ricavi: 15.000 € (si spera tu cresca, rispetto al primo anno)
Coefficiente di reddito 67%: 10.050 € (base imponibile)
Contributi previdenziali pagati l'anno precedente: 1.723 €
Nuova imponibile: 8.327 € (10.050 - 1.723)
Inps 25,72%: 2141,70 € (il 25,72% su 8.327 euro)
Sostituto d'Imposta 5%: 416,35 € (il 5% su 8.327 euro)
Totale da versare (2.142,70+416,35) = 2.559,05 €

Restano 12.441 euro. 

Dal sesto anno di attività in poi la percentuale del sostituto d'imposta, come già scritto sopra, passa dal 5% al 15%.

Anche le spese del commercialista, per questa forma di contabilità, non sono molto elevate, in quanto il suo lavoro è minimo. 

P.S. Allo studio del Governo c'è un piano fiscale per allargare la platea dei professionisti beneficiari del regime forfettario con tassazione fissa al 15%, fino ad un ricavo di 80.000 euro o 100.000 euro. Ad oggi vige ancora il limite dei 30.000 euro.